Leggi tutto il testo del Quarto Conto Energia pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta del Decreto del Ministero dello sviluppo economico “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici” (GU n. 109 del 12/5/2011). Ecco alcuni estratti importanti dal “Titolo II – Impianti solari fotovoltaici”.
Art. 11 Requisiti dei soggetti e degli impianti
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unita’ immobiliari ovvero di edifici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;
b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1 e alle disposizioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;
c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;
e) che rispettano le condizioni stabilite dall’art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 dello stesso art. 10;
f) che rispettano gli ulteriori requisiti e specifiche tecniche di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, a decorrere dalla data ivi indicata.
5. Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il soggetto responsabile e’ tenuto a trasmettere al GSE, ai sensi dell’allegato 2, comma 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo, certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.
6. Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile e’ tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore documentazione:
a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l’adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;
b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l’azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualita’), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all’art. 14, comma 1, lettera d).
Art. 12 Tariffe incentivanti
1. Per l’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall’allegato 5.
2. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed e’ costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
3. Le tariffe di cui al presente articolo possono essere incrementate con le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 13 e 14. Ogni singolo incremento è da intendersi non cumulabile con gli altri. A decorrere dal 2013 la tariffa a cui è applicato l’incremento è pari alla componente incentivante. Il premio è riconosciuto sull’intera energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico.
Art. 13 Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia
1. I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia.
2. Per accedere al premio di cui al comma 1 il soggetto responsabile:
a) si dota di un attestato di certificazione energetica relativo all’edificio o unita’ immobiliare su cui è ubicato l’impianto, comprendente anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare;
b) successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettua interventi sull’involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale
dell’involucro edilizio relativi all’edificio o all’unità immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella certificazione energetica;
c) si dota di una nuova certificazione energetica dell’edificio o unita’ immobiliare al fine di dimostrare l’avvenuta esecuzione degli interventi e l’ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia come individuato nella certificazione energetica di cui al punto a).
3. A seguito dell’esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al GSE
corredata delle certificazioni energetiche dell’edificio o unità immobiliare, di cui al comma 2, lettere a) e c).
4. Il premio è riconosciuto a decorrere dall’anno solare successivo alla data di ricevimento dell’istanza e consiste in una maggiorazione percentuale applicata con le modalità di cui all’art. 12, comma 3, in misura pari alla meta’ della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. Il premio e’ riconosciuto per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. La maggiorazione predetta non puo’ in ogni caso eccedere il 30% della componente incentivante della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.
Vi segnaliamo, a proposito del Decreto, il convegno “Il fotovoltaico in Italia: quale futuro dopo il Quarto Conto Energia?” che si terrà mercoledì 18 maggio 2011, Fiera di Milano (Auditorium Stella Polare).
Dico gli organizzatori: “E’ un’occasione unica per approfondire gli aspetti più innovativi della nuova normativa di incentivi con associazioni, istituzioni, enti e operatori del settore. Dopo mesi di attesa è stato approvato il Quarto Conto Energia che determina una nuova disciplina delle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con l’obiettivo di porre le basi per lo sviluppo di medio-lungo periodo del comparto nel nostro paese. Quale sarà il futuro delle rinnovabili in Italia? Sono sufficienti gli incentivi? Gli operatori, i professionisti e le Associazioni hanno bisogno di chiarezza e di forti spinte per il futuro. La discussione è ancora accesa e coinvolge tutta la filiera delle energie rinnovabili”.
L’evento è organizzato da MCE Mostra Convegno Expocomfort ed Energy & Strategy Grouop della School of Management del Politecnico di Milano.
La partecipazione è gratuita, ma occorre preregistrarsi a questo link.