Ecco altri dettagli sugli incentivi al fotovoltaico contenuti nel Quarto conto energia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12/5/2011. Riportiamo di seguito alcuni estratti importanti dal “Titolo I – Disposizioni comuni” che riguardano le condizioni per ottenere gli incentivi, gli indennizzi in caso di perdita del diritto alla tariffa incentivante e l’iscrizione al registro per i grandi impianti. Nell’articolo di questa mattina, altri dettagli dal “Titolo II – Impianti solari fotovoltaici”.
Art. 2 Criteri generali del regime di sostegno
1. Il regime di sostegno è assicurato secondo obiettivi indicativi di progressione temporale della potenza installata coerenti con previsioni annuali di spesa.
2. Fatte salve le disposizioni transitorie per l’accesso agliincentivi definite per gli anni 2011 e 2012, il superamento dei costi annui indicativi definiti per ciascun anno o frazione di anno non limita l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, tenuto conto del costo indicativo cumulato annuo di cui all’art. 1, comma 2.
3. Al raggiungimento del minore dei valori di costo indicativo cumulato annuo di cui all’art. 1, comma 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, possono essere riviste le modalita’ di incentivazione di cui al presente decreto, favorendo in ogni caso l’ulteriore sviluppodel settore.
Art. 6 Condizioni per l’accesso alle tariffe incentivanti
1. Gli impianti accedono alle tariffe incentivanti con le modalità e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto.
2. I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l’onere di comunicazione al GSE dell’avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa.
3. Per gli anni 2011 e 2012 i grandi impianti che non ricadono tra quelli di cui al comma 2 accedono alle tariffe incentivanti qualora ricorrano entrambe le seguenti ulteriori condizioni:
a) l’impianto è stato iscritto nel registro di cui all’art. 8, in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti per ciascuno dei periodi di riferimento di cui all’art. 4, comma 2. A tal fine, il limite di costo per il 2011 è inclusivo dei costi connessi all’incentivazione dei grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011. Qualora l’insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 e degli iscritti nel registro di cui all’art. 8 per l’anno 2011 determini il superamento del limite di costo previsto perlo stesso periodo, l’eccedenza comporta una riduzione di pari importo del limite di costo relativo al secondo semestre 2012;
b) la certificazione di fine lavori dell’impianto perviene al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui all’art. 8, comma 3; il predetto termine è incrementato a nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.
4. In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
5. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell’impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.
Art. 7 Indennizzo nel caso di perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante
1. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l’attivazione della connessione, previsti dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo allegato A, e successive modiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo allegato A, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 8 Iscrizione al registro per i grandi impianti
1. Per gli anni 2011 e 2012 i soggetti responsabili di grandi impianti devono richiedere al GSE l’iscrizione all’apposito registro informatico, inviando la documentazione di cui all’allegato 3-A.
2. Per l’anno 2011 le richieste di iscrizione al registro devono pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011.
Per lo stesso anno, il periodo per l’iscrizione al registro è riaperto, nel caso di ulteriore disponibilità nell’ambito del limite di costo di cui all’art. 4, comma 2, dal 15 settembre al 30 settembre 2011. Per il primo semestre dell’anno 2012 il periodo per l’iscrizione al registro decorre dal 1° al 30 novembre 2011 e viene successivamente riaperto, nel caso di ulteriori disponibilita’, nell’ambito del limite di costo di cui all’art. 4, comma 2, dal 1° al 31 gennaio 2012.
Per il secondo semestre dell’anno 2012 il periodo per l’iscrizione al registro decorre dal 1° al 28 febbraio 2012 e viene successivamente riaperto, nel caso di ulteriori disponibilità, nell’ambito del limite di costo di cui all’art. 4, comma 2 dal 1° al 31 maggio 2012, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, lettera a), terzo periodo.
3. Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di chiusura del relativo periodo, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:
a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;
b) impianti per i quali sono stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione; in tal caso, fermo restando quanto previsto all’art. 9;
c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;
d) minore potenza dell’impianto; e) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.