Flat Tax, come cambia il regime forfettario nel 2019

Lisa De Simone 11/12/18
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Accesso più facile al regime forfettario e nessun vincolo per chi lavora anche per un solo committente. Con il primo via libera da parte della Camera al testo della Legge di Bilancio 2019 sono stati chiariti tutti i dubbi sulla nuova versione della flat tax. Resta vietato l’accesso al regime solo agli architetti che partecipano ad associazioni professionali o che sono soci di srl.

Il testo della Legge è ora all’esame del Senato, dove si annunciano novità, che però non riguarderanno il regime forfettario. Dal 2019, dunque, per poter applicare la flat tax non ci saranno più i limiti di ricavi differenziati per settore di attività ma il tetto unico a 65 mila euro per tutti. Potrà accedere al regime forfetario anche chi è già in pensione e chi ha un lavoro dipendente, a patto che, però, non svolga attività professionale per il suo ex datore di lavoro o per quello attuale.

Flat tax e niente burocrazia

A partire dal prossimo anno, dunque, il forfettario non sarà più un regime destinato solo alle attività professionali “marginali”, ma potrà essere scelto da chi fattura fino a 65 mila euro all’anno.

Caratteristica del regime è quella di non prevedere l’applicazione dell’Iva e la non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto. Resta invece il diritto ad applicare la rivalsa contributiva del 4% a carico del committente. Trattandosi di un regime forfettario, le spese non sono detraibili analiticamente, ma solo, appunto, in maniera forfettaria. La flat tax si applica sulla percentuale di redditività stabilita dalla legge che per gli Architetti, come per tutti gli altri professionisti, è pari al 78% dei compensi incassati nel corso dell’anno. A questa cifra vanno detratti i versamenti contributivi e sulla somma restante si applica l’aliquota del 15%.

Risparmio anche sulla burocrazia: dal momento che il regime prevede la franchigia Iva e quindi l’imposta non va addebitata al cliente, non ci sono libri contabili da compilare, ma è obbligatorio solo conservare documenti emessi e ricevuti. Altro vantaggio non da poco è l’esclusione dall’obbligo dell’emissione delle fatture elettroniche.

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La mini tassa per le nuove attività

Le norme che entreranno in vigore dal prossimo anno confermano poi la possibilità di usufruire della tassazione super agevolata per chi avvia una nuova attività, con aliquota al 5% per i primi cinque anni. L’agevolazione è riservata a chi non ha esercitato, nei tre anni precedenti all’apertura della partita Iva, attività professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, e non prosegua un’altra attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di praticantato obbligatorio.

Flat tax anche per chi ha un solo committente

L’opzione per il forfettario, infine, potrà essere esercitata dal prossimo anno anche da chi ha redditi da lavoro dipendente o da pensione, a prescindere dal loro importo, a patto di non svolgere attività per lo stesso o l’ex datore di lavoro. Con un emendamento approvato nel corso dell’esame alla Camera è stato chiarito, infatti, che restano esclusi solo coloro che svolgono attività prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di committenti direttamente o indirettamente riconducibili a questi.

Il testo non lascia alcun dubbio da questo punto di vista: l’esclusione non riguarda, quindi, chi svolge attività per un solo committente, perché per gli iscritti agli ordini professionali per legge non può operare l’assimilazione con il lavoro dipendente anche quando, appunto, si svolge attività in favore di un unico soggetto. Non si può rientrare, quindi, mai e in assoluto nell’ambito delle “finte partite Iva”. La norma, invece, come chiarito nel corso dell’esame parlamentare, è una misura “anti-furbetti”, ossia è stata scritta per evitare un incentivo alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente per poter usufruire, appunto, della flat tax.

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Niente forfettario per gli associati e i soci di srl

Divieto confermato, invece, in caso di contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni, e srl. In quest’ultimo caso, rispetto al passato, il divieto si è ampliato. In precedenza, infatti, era preclusa solo la partecipazione a srl in regime di trasparenza, ossia con i redditi direttamente tassati in capo ai soci. Ora, invece, è di fatto precluso l’accesso al regime a chiunque partecipa a qualunque tipo di srl.

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Articolo originariamente pubblicato su Architetti.com

Lisa De Simone

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