Contributi Architetti e Pensione, come funziona la previdenza caso per caso

Lisa De Simone 16/10/19
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Partita Iva e contributi previdenziali, un connubio inscindibile per chi inizia la libera professione. Chi non ha altre entrate da lavoro dipendente farà capo solo a Inarcassa. Per i giovani e per i redditi più bassi è prevista la possibilità di pagare in forma ridotta. Decisamente più complicata, invece, la situazione per chi oltre alla libera professione ha anche un lavoro dipendente. In questo caso, infatti, occorre anche l’iscrizione alla gestione separata Inps. Vediamo come funziona la previdenza caso per caso.

Chi è obbligato a iscriversi a Inarcassa

L’iscrizione a Inarcassa è obbligatoria per tutti gli architetti titolari di partita Iva che non svolgono nessuna contemporanea attività di lavoro dipendente. Iscrizione obbligatoria anche in caso di partita Iva in qualità di componente di associazione o di società di professionisti (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperativa).

Nel caso di partita Iva individuale non conta il codice di attività prescelto. Fa eccezione, esclusivamente, quella attribuita per “costruzioni edilizie”: in questo caso l’iscrizione ad Inarcassa è obbligatoria solo e soltanto se l’interessato ha dichiarato agli Uffici del Ministero delle Finanze di svolgere anche attività professionale.

L’iscrizione va fatta entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività professionale. È possibile effettuare tutta la procedura on line sul sito dell’ente. Il modulo, predisposto come dichiarazione personale, dovrà indicare:

  • la data di iscrizione e l’albo provinciale di appartenenza;
  • il numero di partita Iva e la data di “inizio attività” denunciata;
  • l’assenza di altro rapporto previdenziale obbligatorio.

Entro la stessa data va presentata a Inarcassa la dichiarazione dei redditi professionali conseguiti l’anno precedente. Su questa base l’ente predispone e invia i bollettini Mav per il pagamento.

Quanto pesano i contributi

I contributi sono di tre tipi:

  • Contributo soggettivo, pari al 14,5% sul reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, più contributo obbligatorio di maternità/paternità. Previsto un versamento minimo di 2.340 euro per il 2019, a prescindere dal reddito;
  • Contributivo facoltativo, calcolato in base ad un’aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto in misura che varia dall’1% all’8,5%;
  • Contributo integrativo, pari al 4% sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA. Previsto un versamento minimo, a prescindere dal fatturato, di 695 euro.

Il versamento è obbligatorio solo per il contributo soggettivo e quello integrativo. Quest’ultimo, peraltro è a carico del cliente e va addebitato direttamente in fattura, come previsto per la maggior parte delle attività professionali. L’importo incassato non costituisce reddito per l’architetto e non va neppure ad aumentare la pensione, dato che questo contributo ha esclusivamente una valenza solidaristica. Si tratta, cioè di una somma che Inarcassa utilizzerà per garantire prestazioni che non sono totalmente coperte dai contributi.

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Le agevolazioni per giovani architetti e per chi ha redditi bassi

Per gli architetti che si iscrivono a Inarcassa prima di aver compiuto i 35 anni di età sono previste agevolazioni per i contributi obbligatori (soggettivo e integrativo). Prevista infatti la riduzione ad 1/3 del contributo minimo (780 euro per il 2019), e il taglio del 50% dell’aliquota contributiva per cinque anni, purché il reddito professionale non superi il tetto fissato annualmente (46.800 euro per il 2019). Riduzione ad 1/3 anche per il contributo integrativo minimo (231,70 euro).

Per chi ha superato i 35 anni ma ha redditi bassi (per il 2019 la soglia è pari a 16.138 euro), c’è invece la possibilità di non versare il contributo minimo ma di pagare solo il 14,5% calcolato sul reddito effettivo. La deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione, che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata, ma successivamente si potranno eventualmente integrare gli importi.

Gestione separata Inps, chi si deve iscrivere

Chi ha un lavoro dipendente e quindi un datore di lavoro che versa i contributi all’Inps, se decide di affiancare a questa attività quella di libero professionista deve iscriversi alla Gestione separata Inps. Non è ammesso, infatti, lo svolgimento di attività professionale senza il pagamento dei contributi previdenziali anche da parte di chi ha un lavoro dipendente, per la quota di reddito non coperta dai contributi versati del datore di lavoro. Anche in questo caso, però, si dovrà versare all’Inarcassa il contributo integrativo calcolato sul fatturato. Non si tratta comunque di una duplicazioni di obblighi perché, come detto,il contributo integrativo è a carico del cliente.

La pensione

Quanto alle prestazioni, anche per gli architetti l’età della pensione si allontana a causa dell’adeguamento alle speranze di vita e all’incremento dell’anzianità contributiva richiesta. Attualmente occorrono 66 anni e 3 mesi e 33 anni di contributi. Dal 2020  occorreranno  33 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, e almeno 35 anni di contributi dal 2013 in poi.

La pensione di vecchiaia può essere “anticipata” a 63 anni e 3 mesi di età a condizione che sia raggiunta l’anzianità contributiva minima prevista al momento del compimento del requisito anagrafico, come da tabella.

Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia

Anno maturazione requisiti Età minima Anzianità contributiva minima
2019 66 anni e 3 mesi 33 anni
2020* 66 anni e 3 mesi 33 anni e 6 mesi
2021* 66 anni e 3 mesi 34 anni
2022* 66 anni e 3 mesi 34 anni e 6 mesi
2023* 66 anni e 3 mesi 35 anni

(*) Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita

Guida fiscale per il professionista tecnico

Questo ebook nasce con l’intento di fornire al tecnico libero professionista una sorta di mini guida in ambito fiscale.La prima parte costituisce una panoramica generale sulle voci di spesa che possono ricorrere nello svolgere la professione soggette a deducibilità ridotta ai fini delle imposte sui redditi, o a detraibilità limitata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Per ogni tipologia di spesa presa in considerazione, dunque, si cercherà sempre di fornire la doppia visuale, IVA e redditi, con anche un estratto delle relative norme fiscali, oppure, ove non utile alla trattazione, la mera citazione delle fonti.Nella seconda parte si tratteranno invece tre aspetti pratici come l’inquadramento fiscale del libero professionista, alcuni aspetti relativi alla fatturazione ovvero le ritenute d’acconto e la rivalsa dei contributi, e in fine un tema che non interessa in maniera diretta il tecnico libero professionista nella propria fatturazione attiva, ma che potrebbe tornare utile quale consulenza da fornire ai propri clienti (si tratti di Ditte che commissionano lavori in edilizia, o di Ditte che eseguono lavori edili): il reverse charge in edilizia.A parte il capitolo dedicato alla scelta del regime fiscale IRPEF/forfettario, tutte le considerazioni fatte in questo volume riguardano i soggetti in regime IRPEF, non tiene in considerazione i soggetti ancora rientranti nel vecchio regime dei minimi di cui all’art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2011, soppresso dal regime forfettario ex legge 190/2014, commi da 54 a 89, ma in vigore, per chi vi rientrava nel 2015, fino ad esaurimento delle condizioni di permanenza (5 anni per chi lo aveva adottato da over 35, oppure fino al compimento del trentacinquesimo anno di età per chi lo aveva adottato da under 35).I temi affrontati sono:1. Spese di telefonia: Detraibilità IVA e deducibilità dei costi2. Ri-addebito in fattura delle spese: spese sostenute in proprio e spese “sostenute in nome e per conto del cliente”3. Spese alberghiere e/o di somministrazione: detraibilità IVA, deducibilità dei costi, spese a carico del cliente e spese a carico del professionista4. Spese di viaggio/trasporto: trasferte con mezzi pubblici e trasferta in auto5. Spese per automezzi: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 6. Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 7. Spese per omaggi ai clienti: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 8. Regime fiscale: IRPEF (contabilità ordinaria, contabilità semplificata) e Forfettario9. Fatturazione: Ritenute d’acconto e rivalsa contributi10. Vecchio reverse charge: subappalti in edilizia. Nuovo reverse charge: finiture e impianti.Renzo Semprini Cesari, Ragioniere Commercialista, iscritto all’ODCEC di Rimini.

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Articolo originariamente pubblicato su Architetti.com

Lisa De Simone

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