Compenso per prestazione professionale: parametri, tariffe, contenzioso

Lisa De Simone 24/03/20
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“Bel progetto, architetto. Ma quanto mi costa?”. Quando arriva il momento di definire il compenso della prestazione professionale e mettere tutto per scritto, i dubbi sono sempre in agguato, dal momento che non ci sono più tariffe professionali prefissate. Esistono, però, dei parametri di legge ai quali fare riferimento per calcolare il valore della prestazione, e le tariffe fissate dal Ministero della giustizia in caso di contenzioso. Ovviamente si spera di non arrivarci mai, ma comunque si tratta di indicazioni che possono essere utili al momento della messa a punto del preventivo.

I criteri per il compenso

In seguito all’abolizione, nel 2012, delle tariffe professionali, la definizione del compenso è rimessa alla libera contrattazione tra le parti, come previsto dall’art. 1322 del codice civile, che disciplina, appunto, l’autonomia contrattuale. Nessuna tariffa di legge, dunque, ma esistono comunque dei punti di riferimento a partire dalla legge 143/1949 “Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’ingegnere e dell’architetto” che definisce i criteri di calcolo applicabili. E’ possibile per questo adottare uno o più dei seguenti criteri:

a) a percentuale, ossia in ragione dell’importo dell’opera;
b) a quantità, ossia in ragione dell’unità di misura;
c) in ragione del tempo impiegato.

Quest’ultimo parametro fa riferimento sia alla complessità del progetto sia alla tipologia di attività. Un conto, infatti, predisporre un progetto di ristrutturazione e curare la presentazione della relativa pratica, un altro seguire anche gli interventi edili necessari svolgendo in più l’attività di direttore dei lavori.

Secondo le norme sono in particolare da calcolarsi con costi a orario:

a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini e simili;
b) le competenze per trattative con le autorità e coi confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili;
c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio;
d) le varianti ai progetti di massima, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere.

Oltre agli onorari la normativa prevede poi che il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;
b) le spese per il personale o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all’esecuzione di lavori fuori ufficio;
c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali;
d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedente la prima copia;
e) i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.

Comunque è possibile prevedere accordi diversi per il rimborso spese.

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I parametri ministeriali

Altro punto di riferimento per definire il costo di una prestazione professionale è quello fornito dal D.M. Giustizia 140/2012Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia”.

Il DM ha introdotto i parametri che i giudici impiegano per determinare i compensi in caso di controversie. Prevista una sezione ad hoc per le professioni tecniche e per gli architetti in particolare, per cui è ritenuta altrettanto congrua la parcella del professionista calcolata in riferimento agli stessi parametri.

Secondo il DM dunque, il compenso per la prestazione degli architetti è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

a) il costo economico delle singole categorie componenti l’opera determinate, di regola, con riferimento al mercato, definito parametro «V»;
b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera, definito parametro «P»;
c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»;
d) la specificità’ della prestazione, definita parametro «Q».

Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi:

a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
b) progettazione;
c) direzione esecutiva;
d) verifiche e collaudi.

Allegate al DM ci sono una serie di tabelle per il calcolo dei parametri.

Sulla base di queste indicazioni il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità’ delle prestazioni e alle categorie dell’opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l’espressione: CP=V×G×Q×P.

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Il preventivo obbligatorio

Qualunque sia la metodologia di calcolo scelta è comunque obbligatorio consegnare al cliente un preventivo in forma scritta. L’obbligo è previsto dalla legge 27/2012, ossia dallo stesso testo che ha eliminato le tariffe minime. Al di là della legge, però, il preventivo è un documento indispensabile per evitare qualunque contestazione al momento della presentazione della fattura.

Presentare il preventivo, infatti, ha l’indubbio vantaggio di mettere il cliente in condizione di valutare con esattezza l’ammontare dell’esborso del quale dovrà farsi carico, evitando così malintesi nella fase successiva. Inoltre per il cliente avere di fronte la descrizione dettagliata dell’attività che il professionista dovrà svolgere per suo conto consente anche di rimodulare eventualmente il compenso sulla base di richieste di prestazioni aggiuntive, o, viceversa, evitando attività che alla luce dei fatti possono essere ritenute non necessarie.

Per esempio in un progetto di ristrutturazione, a seconda delle disponibilità effettive del cliente, si potrà fornire anche una puntuale consulenza per l’arredo, oppure ci si potrà limitare a fornire indicazioni di base senza entrare nel merito della scelta dei singoli componenti. Nel preventivo da consegnare al cliente dovrà quindi essere indicato:

– il grado di complessità dell’incarico;
– il criterio adottato per il calcolo del compenso richiesto;
– il costo complessivo prevedibile;
– la possibilità di un aumento del compenso in caso di imprevisti o cause di forza maggiore.

Anche l’ammontare di questi eventuali compensi aggiuntivi dovrà essere indicato in forma scritta.

Ovviamente faranno parte del preventivo anche le somme dovute dal cliente quali oneri per la presentazione della pratica edilizia, dalla CILA ad eventuali oneri per il nuovo l’accatastamento dell’immobile al termine della ristrutturazione.

Bisogna indicare fin da subito anche queste voci, proprio per evitare malintesi, e per consentire una eventuale possibilità di “aggiustamenti”. Il cliente potrebbe, infatti, avere a disposizione una cifra massima e quindi per stare nel tetto potrebbe essere necessario eliminare alcune prestazioni. Definire la parcella in maniera dettagliata, scomponendola in base alle singole prestazioni, dal rilievo all’esecutivo, fino alla direzione dei lavori, serve anche a scongiurare contenziosi nel caso in cui l’incarico si interrompa o venga revocato.

E sempre a questo proposito converrà specificare l’aliquota IVA in caso di opzione per il regime ordinario, oppure la precisazione che la prestazione è al netto dell’IVA in caso di regime forfettario. Da indicare anche la percentuale dovuta dal cliente a titolo di rivalsa contributiva, in modo che una volta accettato il preventivo il cliente abbia ben chiara in dettaglio la somma da pagare.

Guida fiscale per il professionista tecnico

Questo ebook nasce con l’intento di fornire al tecnico libero professionista una sorta di mini guida in ambito fiscale.La prima parte costituisce una panoramica generale sulle voci di spesa che possono ricorrere nello svolgere la professione soggette a deducibilità ridotta ai fini delle imposte sui redditi, o a detraibilità limitata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Per ogni tipologia di spesa presa in considerazione, dunque, si cercherà sempre di fornire la doppia visuale, IVA e redditi, con anche un estratto delle relative norme fiscali, oppure, ove non utile alla trattazione, la mera citazione delle fonti.Nella seconda parte si tratteranno invece tre aspetti pratici come l’inquadramento fiscale del libero professionista, alcuni aspetti relativi alla fatturazione ovvero le ritenute d’acconto e la rivalsa dei contributi, e in fine un tema che non interessa in maniera diretta il tecnico libero professionista nella propria fatturazione attiva, ma che potrebbe tornare utile quale consulenza da fornire ai propri clienti (si tratti di Ditte che commissionano lavori in edilizia, o di Ditte che eseguono lavori edili): il reverse charge in edilizia.A parte il capitolo dedicato alla scelta del regime fiscale IRPEF/forfettario, tutte le considerazioni fatte in questo volume riguardano i soggetti in regime IRPEF, non tiene in considerazione i soggetti ancora rientranti nel vecchio regime dei minimi di cui all’art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2011, soppresso dal regime forfettario ex legge 190/2014, commi da 54 a 89, ma in vigore, per chi vi rientrava nel 2015, fino ad esaurimento delle condizioni di permanenza (5 anni per chi lo aveva adottato da over 35, oppure fino al compimento del trentacinquesimo anno di età per chi lo aveva adottato da under 35).I temi affrontati sono:1. Spese di telefonia: Detraibilità IVA e deducibilità dei costi2. Ri-addebito in fattura delle spese: spese sostenute in proprio e spese “sostenute in nome e per conto del cliente”3. Spese alberghiere e/o di somministrazione: detraibilità IVA, deducibilità dei costi, spese a carico del cliente e spese a carico del professionista4. Spese di viaggio/trasporto: trasferte con mezzi pubblici e trasferta in auto5. Spese per automezzi: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 6. Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 7. Spese per omaggi ai clienti: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 8. Regime fiscale: IRPEF (contabilità ordinaria, contabilità semplificata) e Forfettario9. Fatturazione: Ritenute d’acconto e rivalsa contributi10. Vecchio reverse charge: subappalti in edilizia. Nuovo reverse charge: finiture e impianti.Renzo Semprini Cesari, Ragioniere Commercialista, iscritto all’ODCEC di Rimini.

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Articolo originariamente pubblicato su Architetti.com

Lisa De Simone

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