Formazione architetti, le nuove regole da seguire

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Aggiornamento di gennaio 2020: Il 31 dicembre 2019 è ufficialmente terminato il triennio formativo 2017-2019; entro tale data tutti gli iscritti dovevano quindi aver ottenuto i 60 CFP obbligatori previsti dalle regole esaminate in questo articolo.

Tuttavia, come spiegato al punto 8 delle Linee Guida, si potrà usufruire dei sei mesi di ravvedimento operoso: è stata infatti confermata, anche per questo triennio, la possibilità di recuperare i CFP mancanti senza incorrere in sanzioni fino al 30 giugno 2020. Si è inoltre ancora in tempo per caricare le richieste di esonero e/o di riconoscimento di crediti formativi in autocertificazione (solitamente occorrono circa 30 giorni per ottenere la convalida).

Per verificare la propria posizione è necessario consultare l’area riservata del sito di iM@teria. Consigliamo di controllare che, nella sezione “I miei corsi > Stato”, sia stato rilasciato il proprio feedback relativo ai corsi svolti con soggetti formatori non ordinistici, altrimenti non sarà possibile ottenere i CFP di queste attività, e che l’esito dei corsi FAD sia positivo, altrimenti i CFP non verranno calcolati.

26 gennaio 2017: Il CNAPPC ha pubblicato le nuove linee guida per la formazione architetti, dove sono elencate tutte le regole in vigore sull’aggiornamento professionale obbligatorio.

Come avevamo anticipato, i crediti da conseguire, anche per il triennio 2017-2019 saranno 60, e non 90, come era stato pensato inizialmente. Di questi, ricordiamo, 12 devono derivare da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche.

Nel triennio, fino a un massimo di 15 crediti può derivare dalle cosiddette “altre attività” (redazione di articoli e saggi “di natura tecnico-professionale”, visite a mostre e fiere attinenti all’architettura, viaggi studio organizzati da Ordini, loro federazioni o da associazioni di iscritti, partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni di studio promossi dagli Ordini territoriali, da Consulte o Federazioni o dal Cna), senza che ci sia il tetto di 5 annui.

Inoltre, i crediti formativi in eccedenza che è possibile trasferire da un triennio a quello successivo salgono a 20 (in precedenza il limite era di 10 cfp). Attenzione però, perché gli eventuali crediti derivanti da eventi formativi su materie ordinistiche, nel passaggio da un triennio all’altro si trasformano in crediti generici.

Infine, decade l’obbligo di arrivare almeno alla soglia di 10 crediti formativi annui, che rimane comunque una raccomandazione: “CNAPPC e Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di Cfp non inferiore a 10, di cui 4 Cfp su temi delle discipline ordinistiche al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale”.

Qui trovi la tabella riassuntiva dei CFP attribuibili a ciascuna tipologia di attività.

Neo-iscritti e re-iscritti Albo Architetti

Per chi si iscrive all’Albo per la prima volta è in atto un’agevolazione. Come era già stabilito, l’obbligo formativo decorre dall’anno successivo a quello di iscrizione (1 gennaio), ma i crediti da accumulare vanno calcolati in proporzione all’effettiva durata del ciclo formativo del neo-iscritto (meno di tre anni, quindi i crediti da accumulare saranno meno di 60).

Per quanto riguarda invece gli architetti che si iscrivono nuovamente all’Albo dopo un periodo di cancellazione, questi hanno l’obbligo di recuperare eventuali debiti formativi maturati negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.

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Formazione architetti obbligatoria: gli esoneri

Su domanda dell’interessato, il Consiglio dell’Ordine può deliberare di esonerare, oltre alle categorie già previste nelle precedenti linee guida anche i “docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori) iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (legge n. 382/1980)”.

Inoltre, gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, per tre anni consecutivi, non sono tenuti ad aggiornarsi. Nella domanda di esonero (da rinnovare ogni anno) bisogna dichiarare di non essere in possesso di partita Iva per attività riconducibili alla professione di architetto, di non essere iscritti ad Inarcassa e di non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente.

Infine, per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo l’obbligatorietà formativa cessa al compimento del settantesimo anno di età.

Curriculum del professionista

Una novità è l’introduzione del curriculum individuale della formazione che registrerà meriti e demeriti degli architetti nel campo dell’aggiornamento professionale obbligatorio. E sarà meglio non prendere questa novità sottogamba, dato che, come specificano le linee guida, questo curriculum potrà essere richiesto e utilizzato “nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per l’attribuzione di punteggio nell’assegnazione di incarichi”.

Gli Ordini provinciali potranno rilasciare, a cadenza triennale, un attestato di regolarità formativa, che riporterà il numero di crediti formativi accumulati dal professionista, suddividendoli per aree tematiche. Le informazioni sull’attività formativa svolta da ciascun iscritto saranno anche aggiunte all’Albo unico del CNAPPC consultabile online sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale.

Guida fiscale per il professionista tecnico

Questo ebook nasce con l’intento di fornire al tecnico libero professionista una sorta di mini guida in ambito fiscale.La prima parte costituisce una panoramica generale sulle voci di spesa che possono ricorrere nello svolgere la professione soggette a deducibilità ridotta ai fini delle imposte sui redditi, o a detraibilità limitata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Per ogni tipologia di spesa presa in considerazione, dunque, si cercherà sempre di fornire la doppia visuale, IVA e redditi, con anche un estratto delle relative norme fiscali, oppure, ove non utile alla trattazione, la mera citazione delle fonti.Nella seconda parte si tratteranno invece tre aspetti pratici come l’inquadramento fiscale del libero professionista, alcuni aspetti relativi alla fatturazione ovvero le ritenute d’acconto e la rivalsa dei contributi, e in fine un tema che non interessa in maniera diretta il tecnico libero professionista nella propria fatturazione attiva, ma che potrebbe tornare utile quale consulenza da fornire ai propri clienti (si tratti di Ditte che commissionano lavori in edilizia, o di Ditte che eseguono lavori edili): il reverse charge in edilizia.A parte il capitolo dedicato alla scelta del regime fiscale IRPEF/forfettario, tutte le considerazioni fatte in questo volume riguardano i soggetti in regime IRPEF, non tiene in considerazione i soggetti ancora rientranti nel vecchio regime dei minimi di cui all’art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2011, soppresso dal regime forfettario ex legge 190/2014, commi da 54 a 89, ma in vigore, per chi vi rientrava nel 2015, fino ad esaurimento delle condizioni di permanenza (5 anni per chi lo aveva adottato da over 35, oppure fino al compimento del trentacinquesimo anno di età per chi lo aveva adottato da under 35).I temi affrontati sono:1. Spese di telefonia: Detraibilità IVA e deducibilità dei costi2. Ri-addebito in fattura delle spese: spese sostenute in proprio e spese “sostenute in nome e per conto del cliente”3. Spese alberghiere e/o di somministrazione: detraibilità IVA, deducibilità dei costi, spese a carico del cliente e spese a carico del professionista4. Spese di viaggio/trasporto: trasferte con mezzi pubblici e trasferta in auto5. Spese per automezzi: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 6. Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 7. Spese per omaggi ai clienti: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 8. Regime fiscale: IRPEF (contabilità ordinaria, contabilità semplificata) e Forfettario9. Fatturazione: Ritenute d’acconto e rivalsa contributi10. Vecchio reverse charge: subappalti in edilizia. Nuovo reverse charge: finiture e impianti.Renzo Semprini Cesari, Ragioniere Commercialista, iscritto all’ODCEC di Rimini.

Renzo Semprini Cesari | 2019 Maggioli Editore

12.90 €  10.97 €

Articolo originariamente pubblicato su Architetti.com

Nell’immagine, KAIT Workshop by Junya Ishigami, Kanagawa Institute of Technology, Japan. Foto di Epiq.

Redazione Tecnica

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