Competenze professionali dell’architetto, facciamo chiarezza

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Come noto, le professioni di architetto, ingegnere e geometra, per citare quelle più numerose, hanno competenze che risultano per un verso esclusive e per l’altro condivise relativamente ad alcune prestazioni tipiche ed identitarie quali la progettazione di alcune opere e la relativa direzione dei lavori.

Ma cosa si intende davvero per “competenze professionali”? E la legge cosa dice? La competenza professionale è, per le professioni intellettuali regolamentate, un concetto fondamentale che esprime almeno due significati diversi pur se tra loro connessi concettualmente.

Uno è giuridico, ed indica le attività professionali che spettano di diritto, e cioè in base ad una normativa, ad una o più professioni di un certo tipo. L’altro invece porta ad intendere la competenza come sinonimo di professionalitàper indicare un’attitudine derivante da saperi, conoscenze ed esperienze di tipo culturale, tecnico e/o scientifico su una o più materie che caratterizzano una data professione.

La competenza professionale, in altri termini, è quella necessaria per lo svolgimento in forma legittima di attività professionali che devono far ricorso al pensiero logico, intuitivo, creativo e sistematico, all’uso di metodi, strumenti oltre che ad una comprovata capacità di usare le conoscenze, abilità e capacità personali e metodologiche nelle prestazioni professionali, e quindi in un dato contesto e per un dato obiettivo.

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Il non rispetto dei limiti di competenza determina l’incompetenza professionale rilevante giuridicamente, quanto ad effetti conseguibili, quali, ad esempio la nullità del contratto d’opera intellettuale e, quindi, il non diritto al compenso, l’esercizio abusivo di professione, l’illegittimità dei titoli abilitativi edilizi. Non è quindi un tema da sottovalutare.

Per quanto riguarda la professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, l’oggetto e i limiti della professione trova principale disciplina nel regolamento di cui al R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, articolo 52:

“Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”.

A proposito di quest’ultimo aspetto, la settimana scorsa il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha chiesto al MiBACT di chiarire una volta per tutte gli ambiti in cui gli ingegneri possono intervenire su edifici vincolati di pregio storico e artistico, perché la sola dicitura “parte tecnica” non è sufficiente per definirli correttamente e in modo oggettivo.

Ci sono, infatti, già molte sentenze discordanti, e una regolamentazione ufficiale e definitiva sulle tipologie di intervento che gli ingegneri possono effettuare sugli edifici vincolati sarebbe necessaria.

Occorre poi considerare il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, che assume rilevanza in riferimento alle attività professionali nei settori pianificazione territoriale, paesaggistica, conservazione dei beni architettonici ed ambientali, oltre che la ripartizione tra le sezioni, in particolare della sezione B, iunior (cfr. art. 16).

Competenze professionali Architetto sezione A

In modo particolare risulta stabilito che:

Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore «architettura», ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.

Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore «pianificazione territoriale»:

  • a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della città;
  • b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilitàdei piani e dei progetti urbani e territoriali;
  • c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore «paesaggistica»:

  • a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
  • b) la redazione di piani paesistici;
  • c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.

Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali»:

  • a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

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Competenze professionali Architetto sezione B – iunior

Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

  • a) per il settore «architettura»:
  1. le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
  2. la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;
  3. i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica.
  • b) per il settore “pianificazione”:
  1. le attività basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;
  2. la costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della città e del territorio;
  3. l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
  4. procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Per approfondire questo tema si consiglia la lettura di  “Incarichi, obblighi e responsabilità del professionista tecnico“  di Romolo Balasso e Otello Bigolin, un vero e proprio manuale che offre un quadro generale sulla professione tecnica in materia di incarichi, obblighi e responsabilità.

Articolo originariamente pubblicato su Architetti.com

Redazione Tecnica

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