Maxi emendamento. Via alla riforma delle Professioni e degli Ordini Professionali
La pagina 10 della bozza del maxi emendamento alla Legge di stabilità tratta di riforma delle Professioni e degli Ordini professionali. Sul fronte della liberalizzazione di questi ultimi, nella bozza si prevede di avviare una riforma entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità. Leggi tutto il testo del maxi emendamento (e vai pagina 10 per leggere la parte del testo che riguarda la riforma delle Professioni).
Sinceramente, occorreva una riforma (ma ora vediamo se questo testo sarà quello definitivo) perchè l'Italia è ancora uno dei pochi Stati membri dell'Unione Europea che vieta ai professionisti iscritti a Ordini o Albi professionali (poche sono le eccezioni) di esercitare la loro professione in forma societaria. Divieto che risulta incomprensibile alla luce delle sollecitazioni a rimuoverlo espresse dall’Antitrust, a sua volta ispirato dai recenti indirizzi dell’OCSE, della Commissione europea e della Corte di giustizia europea".
Uno dei temi è la derogabilità delle tariffe minime degli ordini professionali e la possibilità di costituire società di capitali, quest'ultima già trattata nella bozza del Decreto Sviluppo (clicca qui per leggere l'articolo).
All'articolo titolato "Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti" si legge che “Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (...)".
E ancora: "È consentita inoltre la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile". "Possono assumere la qualifica di società tra professionisti di cui al comma 1 le società il cui atto costitutivo preveda:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;
c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
Inoltre, altri punti sono interessanti:
- la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti;
- la partecipazione a una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;
- i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta;
- la società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali;
- restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell’entrata in vigore della stessa legge di conversione.
Si disciplina dunque la costituzione di società tra professionisti. La legislazione italiana è attualmente "in contrasto sostanziale con i contenuti della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno ed in particolare con quelli espressi dai Considerata 65 (libertà di stabilimento) e 73. I professionisti italiani hanno bisogno di esplorare nuove forme di esercizio dell’attività professionale e tra queste vi è sicuramente quella societaria, soprattutto in questo periodo di crisi economica che richiede sinergie e multidisciplinarietà e la necessità di individuare strumenti in grado contrastare la concorrenza esercitata da soggetti professionali stabiliti in altri Paesi UE ben più attrezzati sul piano delle disponibilità finanziarie e strumentali".
Si chiarisce, infine, che nella determinazione del compenso dei professionisti è escluso qualunque possibile rilievo delle tariffe professionali.
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